1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa e amministrativa,
a) elaborano programmi regionali per le attività musicali;
b) concorrono alla definizione dei programmi a livello nazionale, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b);
c) concorrono al sostegno della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri e delle orchestre;
d) assicurano la distribuzione della musica sul proprio territorio e promuovono l'attività delle orchestre regionali e delle rassegne musicali;
e) promuovono le tradizioni musicali locali;
f) partecipano, secondo modalità stabilite con proprie leggi o regolamenti, a forme stabili di attività musicale;
g) effettuano la vigilanza e il monitoraggio, di intesa con il Centro nazionale per la musica di cui all'articolo 7, sul perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio;
h) concorrono alla programmazione delle residenze multidisciplinari di cui al capo V, mediante piani regionali triennali;
i) concorrono a promuovere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), la realizzazione di infrastrutture per la fruizione della musica, nonché per la ricerca, l'elaborazione e la produzione musicali;
l) favoriscono la conservazione e lo sviluppo dei complessi bandistici e corali amatoriali.
2. Le regioni definiscono i programmi di cui al comma 1, lettera a), tenendo conto degli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dalle altre regioni nonché dallo Stato e dal Centro nazionale per la musica. I programmi regionali sono trasmessi al Centro nazionale per la musica ai fini delle determinazioni di cui agli articoli 6, comma 1, e 9, comma 1, lettera a).